{"id":168,"date":"2018-09-11T09:24:13","date_gmt":"2018-09-11T07:24:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/?p=168"},"modified":"2018-09-11T09:24:13","modified_gmt":"2018-09-11T07:24:13","slug":"il-disegno-di-legge-del-sen-pillon-sulla-riforma-del-diritto-di-famiglia-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/2018\/09\/11\/il-disegno-di-legge-del-sen-pillon-sulla-riforma-del-diritto-di-famiglia-parte-ii\/","title":{"rendered":"Il Disegno di Legge del Sen. Pillon sulla riforma del diritto di famiglia, parte II"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/download.jpg\" alt=\"\" width=\"259\" height=\"194\" class=\"alignnone size-full wp-image-163\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ora che il Disegno di Legge sulla riforma del diritto di famiglia \u00e8 approdato in Commissione per la discussione, \u00e8 ora di analizzarlo per bene per capire cosa prevede, i possibili scenari, le criticit\u00e0 e l\u2019impianto \u201c rivoluzionario\u201d di cui vorrebbe farsi portavoce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Riporter\u00f2 il testo della relazione con cui i parlamentari firmatari hanno spiegato le ragioni di questa proposta. Volutamente, per il momento, mi limiter\u00f2 a riferirvi i dati in maniera scientifica, obiettiva, senza aggiungere alcun parere professionale e personale. Ci\u00f2 affinch\u00e8 voi tutti possiate leggere le fonti, non articoli di giornale artefatti e costruiti per seminare il panico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dopo aver letto la fonte ufficiale, sar\u00e0 tempo di riflettere e, solo dopo una attenta riflessione, sar\u00e0 tempo di tirare le somme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Anche perch\u00e9, un disegno di legge percorre una lunghissima strada di modifica e discussione prima di diventare legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma veniamo alla fonte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La relazione illustrativa della proposta di legge si apre cos\u00ec:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u201cOnorevoli Senatori! Il presente disegno di legge vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli, e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non contrariet\u00e0 all\u2019interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come soleva dire Arturo Carlo Jemolo, la famiglia \u00e8 un\u2019isola che il diritto pu\u00f2 solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto pi\u00f9 possibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro: a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto della alienazione genitoriale.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Vediamo, dunque, questi quattro criteri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>&#8220;Quanto alla mediazione civile obbligatoria, sono note le questioni pregiudiziali sollevate da taluni con riguardo alla possibilit\u00e0 per la norma di imporre un procedimento di mediazione. \u00c8 tuttavia ben strano che sia stata imposta la mediazione preventiva in settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone e invece si pongano forti limitazioni con riguardo alla materia del diritto di famiglia. Eppure, meccanismi di\u00a0<\/em><em>Alternative Dispute Resolution<\/em><em>\u00a0(ADR), ben concepiti e caldeggiati, potrebbero evitare a molte famiglie la lite giudiziaria, di per s\u00e9 autonoma espressione di fallimento e foriera di conseguenze personali e relazionali, le cui spese vengono in ogni caso pagate a caro prezzo dai molti minori coinvolti. A fronte della imposizione normativa del procedimento ADR \u00e8 pertanto necessario garantire uno strumento realmente capace di incidere positivamente sulle situazioni concrete ed evitare, per quanto possibile, che le famiglie con minori siano costrette al tunnel giudiziario<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>&#8220;Per quanto concerne l\u2019affido condiviso, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, si \u00e8 rivelata un fallimento, cosicch\u00e9 l\u2019Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialit\u00e0 (co-parenting) delle coppie separate. Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialit\u00e0 viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.\u00a0In Italia l\u2019affido materialmente condiviso (considerando tale una situazione nella quale il minore trascorre almeno il 30% del tempo presso il genitore meno coinvolto) riguarda il 3-4% dei minori, tasso fra i pi\u00f9 bassi al mondo, in Belgio il 30%, in Quebec il 30%, in Svezia il 40%. In Italia l\u2019affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90% dei minori, in Belgio circa il 50%, in Quebec circa il 40%, in Svezia il 30%. Nel nostro Paese troviamo quindi una situazione estrema che sicuramente non rispecchia la volont\u00e0 del legislatore e che sta danneggiando moltissimi minori<\/em>. <em>E\u2019 giunta pertanto l\u2019ora di dare piena applicazione alla risoluzione n. 1079\/2015 del Consiglio d\u2019Europa che consiglia gli stati membri di adottare legislazioni che assicurino l\u2019effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest\u2019ultimo, consigliando altres\u00ec di introdurre nella legislazione il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica. &#8220;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Mantenimento in forma diretta senza automatismi<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>&#8220;La norma gi\u00e0 oggi vigente manifesta la netta preferenza del legislatore verso un mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando l\u2019assegno perequativo solo quale espediente residuale. Tuttavia nell\u2019applicazione pratica, ci\u00f2 che doveva restare residuale si \u00e8 trasformato in ordinario e sono davvero rarissimi i casi in cui nei provvedimenti di separazione, divorzio o di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio non si preveda un assegno mensile a carico dell\u2019uno o dell\u2019altro genitore. \u00c8 dunque ora di mettere mano alla norma per indicare con ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la forma diretta di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, \u00e8 molto pi\u00f9 agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole. Per questa ragione \u00e8 importante far passare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di spesa<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>Non potendosi pi\u00f9 identificare un genitore collocatario, ma dovendosi prendere atto che il bambino potr\u00e0 finalmente fare conto su \u201cdue case\u201d, in perfetta conformit\u00e0 con l\u2019osservazione di Jemolo, \u00e8 opportuno ripensare in modo significativo nell\u2019ambito del\u00a0<\/em><em>corpus<\/em><em>\u00a0normativo l\u2019istituto \u201c<\/em><em>monstrum<\/em><em>\u201d dell\u2019assegnazione che ha richiesto negli anni un continuo adeguamento giurisprudenziale a fini di coordinamento rispetto alle norme sulla propriet\u00e0, altri diritti reali nonch\u00e9 ai contratti per l\u2019utilizzo degli immobili (si veda, in particolare, l\u2019art. 6 della legge 392\/78).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>Lo stesso istituto dell\u2019assegnazione, alla luce del raggiunto consenso scientifico sulla sostanziale irrilevanza dell\u2019eventuale assegnazione ai fini del benessere della prole in relazione all\u2019autentico significato e concetto sostanziale dell\u2019affidamento condiviso, presenta forti dubbi di costituzionalit\u00e0 (rispetto all\u2019art. 42 Cost.).&#8221;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>L\u2019istituto che meglio aiuter\u00e0 i genitori a evitare contrasti strumentali e a concentrarsi sulla centralit\u00e0 dei figli sar\u00e0 quello del <strong><u>piano genitoriale<\/u><\/strong>, autentico strumento di lavoro sul quale padre e madre saranno chiamati a confrontarsi per individuare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo educativo e progettuale che riguardi i tempi e le attivit\u00e0 della prole e i relativi capitoli di spesa.&#8221;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Contrasto della alienazione genitoriale<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>&#8220;\u00c8 poi necessario superare la concezione nominalistica dell\u2019alienazione genitoriale che in passato ha suscitato consistenti polemiche e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniazione, avversit\u00e0, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni pi\u00f9 pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore. Nell\u2019ambito dei rapporti all\u2019interno della famiglia e, in particolare, nelle relazioni tra genitori e figli, si parla di una nuova categoria di diritti che la recente riflessione sociologica ha definito con la locuzione di\u00a0<\/em><em>diritti relazionali<\/em><em>\u00a0o\u00a0<\/em><em>diritti alla relazione<\/em><em>. Essi rappresentano i diritti specifici di ogni relazione umana nella sua dimensione affettiva ed emotiva, relazione della quale l\u2019ordinamento ed i giuristi sempre pi\u00f9 si stanno occupando. \u00c8 grazie al godimento del diritto ad avere relazioni con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i doveri legati al \u201cfare famiglia\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Questa, una sintesi di quanto in questi giorni animer\u00e0 le commissioni parlamentari, i telegiornali, i social.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come sempre, vi terr\u00f2 aggiornati sugli sviluppi con il solito occhio di riguardo all\u2019informazione veritiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ora che il Disegno di Legge sulla riforma del diritto di famiglia \u00e8 approdato in Commissione per la discussione, \u00e8 ora di analizzarlo per bene per capire cosa prevede, i possibili scenari, le criticit\u00e0 e l\u2019impianto \u201c rivoluzionario\u201d di cui vorrebbe farsi portavoce. 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