{"id":158,"date":"2018-07-23T11:52:54","date_gmt":"2018-07-23T09:52:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/?p=158"},"modified":"2018-07-23T11:52:54","modified_gmt":"2018-07-23T09:52:54","slug":"il-punto-sullassegno-di-divorzio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/2018\/07\/23\/il-punto-sullassegno-di-divorzio\/","title":{"rendered":"Il punto sull&#8217;assegno di divorzio."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/la-torta-per-una-coppia-che-divorzia.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"1276\" class=\"alignnone size-full wp-image-159\" \/>Per poter comprendere gli ultimi tumultuosi eventi legati all\u2019assegno divorzile, occorre fare un passo indietro e delineare l\u2019iter evolutivo che conduce fino all\u2019ultima, tanto attesa, pronuncia della Corte di Cassazione a Sezione Unite dell\u2019 11 Luglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Partiamo da ci\u00f2 che stabilisce l\u2019art. 5 della Legge 898\/1970 (Legge su divorzio) sull\u2019assegno divorzile:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l&#8217;obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell&#8217;altro un assegno quando quest&#8217;ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non pu\u00f2 procurarseli per ragioni oggettive.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In principio vigeva il parametro\u00a0 del precedente tenore di vita: l\u2019orientamento pi\u00f9 consolidato della Cassazione \u00e8 sempre stato quello in base al quale si riteneva sussistente il criterio della \u00abmancanza dei mezzi adeguati\u00bb quando il coniuge, pur dotato di reddito, era comunque incapace di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La scossa a tale saldo principio, giunge con l\u2019ormai famosa (o famigerata, dipende dai punti di vista) sentenza della Suprema Corte, sez. I, 10 maggio 2017 n. 11504, la quale ha stabilito che all\u2019ex coniuge non spetta, in sede di divorzio, l\u2019assegno di mantenimento, quando il medesimo, pur non essendo in grado di mantenere il tenore di vita matrimoniale, sia comunque autosufficiente dal punto di vista economico. Al riguardo, la Corte ha osservato che il matrimonio non pu\u00f2 tradursi in una \u00absistemazione a vita\u00bb. Dunque, dopo anni e anni di riconoscimenti di lauti assegni divorzili, con tale pronuncia, la Corte cancella con un colpo di spugna un saldo riferimento per migliaia di ex coniugi, con il plauso di quanti mensilmente vedevano impoverirsi le proprie tasche in favore dell\u2019ex coniuge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A raddrizzare il tiro, forse un po\u2019 troppo audace, ci ha pensato l\u2019ultima pronuncia a Sezione Unite del 11 luglio 2018, n. 18287, la quale afferma che per il calcolo dell&#8217;assegno di divorzio, occorre tenere in considerazione non semplicemente il tenore di vita, ma molteplici fattori, attraverso un criterio che la Corte definisce \u201ccomposito\u201d, ossia un criterio che attui una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall&#8217;ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialit\u00e0 reddituali future ed all&#8217;et\u00e0 dell&#8217;avente diritto. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell&#8217;unione matrimoniale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Un passo indietro o una scelta di buonsenso?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La risposta non \u00e8 semplice ma non pu\u00f2 prescindere da una riflessione: la giurisprudenza \u00e8 in continua evoluzione, ma non pu\u00f2 ignorare la realt\u00e0 del nostro Paese nella quale, ancora oggi, la figura femminile \u00e8 spesso sacrificata all\u2019interno della famiglia. Certo, il risvolto della medaglia, per\u00f2, \u00e8 di alimentare ancor di pi\u00f9 un atteggiamento passivo e assistenzialistico a scapito dell\u2019emancipazione femminile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La parit\u00e0 non passa forse dalla conquista dell\u2019indipendenza?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per poter comprendere gli ultimi tumultuosi eventi legati all\u2019assegno divorzile, occorre fare un passo indietro e delineare l\u2019iter evolutivo che conduce fino all\u2019ultima, tanto attesa, pronuncia della Corte di Cassazione a Sezione Unite dell\u2019 11 Luglio. 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