{"id":155,"date":"2018-07-09T17:49:50","date_gmt":"2018-07-09T15:49:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/?p=155"},"modified":"2018-07-09T17:49:50","modified_gmt":"2018-07-09T15:49:50","slug":"negato-il-diritto-di-visita-al-padre-assente-ed-inaffidabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/2018\/07\/09\/negato-il-diritto-di-visita-al-padre-assente-ed-inaffidabile\/","title":{"rendered":"Negato il diritto di visita al padre assente ed inaffidabile."},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/download.jpg\" alt=\"\" width=\"244\" height=\"206\" class=\"alignnone size-full wp-image-156\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Giunge a fine Giugno, dal Tribunale di Rimini, \u00a0una interessante sentenza ( n. 689\/2018), relativa al rapporto padre-figlia, nel caso in questione compromesso dalla condotta del genitore, giudicato noncurante ed inaffidabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La vicenda trae origine all\u2019indomani della nascita della bambina: il padre si era volontariamente, senza alcuna giustificazione, \u00a0allontanato in Messico per ben cinque anni senza mai preoccuparsi del proprio ruolo genitoriale e senza mai interessarsi della vita della figlia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Per tale ragione, veniva pronunciata la decadenza dalla potest\u00e0 genitoriale a carico del soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nella causa di divorzio pendente tra i genitori, veniva emessa una sentenza parziale per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa proseguiva per le statuizioni relative al diritto di visita da parte del padre; il quale, tornato sui suoi passi e finalmente pronto a riallacciare i rapporti con la figlia, chiedeva al Tribunale di poterla frequentare nonostante la dichiarazione di decadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sostiene il Tribunale che, poich\u00e9 la pronuncia di decadenza dalla potest\u00e0 non determina, quale conseguenza automatica, la mancata frequentazione tra padre e figlia ed essendo il padre tornato e avendo egli mostrato interesse per la figlia, occorre valutare in concreto se sia interesse della figlia mantenere i rapporti con il padre. Dinanzi alla chiusura dimostrata dalla bambina verso la figura paterna e l\u2019evidente trauma da abbandono manifestato dalla stessa durante la CTU, l\u2019interrogativo che si pone il Giudicante , dopo anche l\u2019intervento dei Servizi Sociali, \u00e8 se superare la decadenza dalla potest\u00e0 proiettando l\u2019impegno al pieno recupero del rapporto affettivo tra i due in modo da sanare le ferite morali della bambina e permetterle un pieno ed equilibrato sviluppo dato dalla frequentazione di entrambi i genitori, oppure evitare sperimentazioni di tal genere in una situazione gi\u00e0 gravemente compromessa ed evitare danni altrettanto gravi derivanti dalla imposizione forzata delle visite del padre. \u00a0Il dato di fatto per\u00f2, che non pu\u00f2 essere ignorato dal Tribunale, \u00a0denota un profondo disinteresse del padre verso la figlia nelle abituali espressioni \u00a0di affetto oltre ad \u00a0una mancanza totale di partecipazione alle spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tale inaffidabilit\u00e0 del padre, alla fine, \u00a0predomina sulle altre argomentazioni e viene considerata motivo sufficiente per denegare allo stato ogni diritto di frequentazione della figlia, confermando la decadenza dalla potest\u00e0 e l\u2019affido esclusivo alla madre<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se una morale si vuole cogliere da tale vicenda \u00e8 la seguente: il riconoscimento di un diritto non ci rende bravi genitori, questo \u00e8 un titolo che si acquisisce con fatica, impegno costante e amore incondizionato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Giunge a fine Giugno, dal Tribunale di Rimini, \u00a0una interessante sentenza ( n. 689\/2018), relativa al rapporto padre-figlia, nel caso in questione compromesso dalla condotta del genitore, giudicato noncurante ed inaffidabile. 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