{"id":139,"date":"2018-06-21T12:10:24","date_gmt":"2018-06-21T10:10:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/?p=139"},"modified":"2018-06-21T12:19:19","modified_gmt":"2018-06-21T10:19:19","slug":"stalking-gli-atti-persecutori-sono-perseguibili-anche-se-non-seguiti-da-una-azione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/2018\/06\/21\/stalking-gli-atti-persecutori-sono-perseguibili-anche-se-non-seguiti-da-una-azione\/","title":{"rendered":"STALKING: GLI ATTI PERSECUTORI SONO PUNIBILI ANCHE SE NON SEGUITI DA UNA AZIONE."},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/images-1.jpg\" alt=\"\" width=\"295\" height=\"171\" class=\"alignnone size-full wp-image-140\" \/><\/p>\n<p>Purtroppo, capita sempre pi\u00f9 frequentemente, specie nelle separazioni e nei divorzi ad alta conflittualit\u00e0, di imbattersi in veri e propri atti persecutori posti in essere, tra i soggetti coinvolti, attraverso le chat, Facebook, whatsapp, ecc.. e troppo spesso ci si trova dinanzi ad una sottovalutazione delle responsabilit\u00e0 penali e civili che ne conseguono: come se i social network rappresentassero una attenuante, ma cos\u00ec non \u00e8, per fortuna, aggiungo.<\/p>\n<p>Con la sentenza che oggi analizziamo (del16 maggio 2018 n. 21693), la Corte di Cassazione Penale conferma la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi\u00a0 frequentati dalla \u00a0persona offesa, applicata in primis dal GIP e confermata in seguito dal Tribunale del riesame. Ma analizziamo nel dettaglio la portata di tale decisione, soprattutto alla luce dei risvolti che spesso si sottovalutano nell\u2019utilizzo dei social network.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, l\u2019indagato aveva pi\u00f9 volte minacciato la persona offesa di &#8220;fare un macello&#8221; o di &#8220;dare fuoco&#8221; ai beni presenti nell&#8217;immobile, ove la stessa viveva con il figlio utilizzando sia messaggi telefonici che su chat ma non arrivando per\u00f2 \u00a0mai a concretizzare i pericoli prospettati. Sulla base di questo, si chiedeva la revoca della misura cautelare, ritenendo ( erroneamente) che la mancata concretizzazione bastasse per sminuire la portata delle minacce e sollevare dunque l\u2019indagato dalla responsabilit\u00e0. A questo punto, la Corte afferma un principio fondamentale: \u00a0le minacce contenute nei messaggi dell\u2019ex marito, ai danni della ex moglie, sono da considerare talmente gravi e preoccupanti da giustificare l\u2019applicazione della misura cautelare anche solo per lo stato di ansia che hanno ingenerato nella vittima, senza la necessit\u00e0 di concretizzarsi in ulteriori reati, connessi all\u2019atto persecutorio contestato.<\/p>\n<p>Un tale orientamento funge da monito a quanti, sottovalutando la portata dei messaggi e dei social network, pongono in essere atti persecutori \u201c virtuali\u201d che non possono pi\u00f9 rimanere senza una legittima tutela, e che troppo spesso finiscono per ferire gravemente, e non solo fisicamente, le vittime.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Purtroppo, capita sempre pi\u00f9 frequentemente, specie nelle separazioni e nei divorzi ad alta conflittualit\u00e0, di imbattersi in veri e propri atti persecutori posti in essere, tra i soggetti coinvolti, attraverso le chat, Facebook, whatsapp, ecc.. e troppo spesso ci si trova dinanzi ad una sottovalutazione delle responsabilit\u00e0 penali e civili [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":140,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[9,11,10,8,12],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/139"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=139"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":146,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/139\/revisions\/146"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleparabita.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}